Art. 7.
(Modalità di esercizio dell'attività professionale agromeccanica e vigilanza).

      1. Ogni impresa che esercita l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, deve designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.
      2. Le imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni di servizi finalizzate alla sistemazione, concimazione e fertilizzazione del terreno, alla distribuzione degli antiparassitari e dei diserbanti, alla raccolta e stoccaggio dei prodotti agricoli, sono tenute, su richiesta dei fruitori delle predette prestazioni, ad autocertificare la buona esecuzione delle operazioni colturali rilevanti ai fini della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione a scopo alimentare, zootecnico o mangimistico. La predetta autocertificazione è rilasciata dalle imprese agromeccaniche anche al fine di renderne identificabili gli interventi che hanno diretta influenza sull'attribuzione di aiuti obbligatoriamente vincolati al rispetto di norme comunitarie o nazionali relative alla salute dell'uomo, delle piante e degli animali, e all'ambiente.

 

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      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle camere di commercio, possono prevedere controlli per verificare che le imprese del settore agromeccanico, al momento della loro iscrizione al registro, oltre che ad essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'articolo 6, dispongano di macchine, attrezzature e impianti idonei allo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica e che abbiano adempiuto alle relative disposizioni e, in particolare:

          a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle macchine impiegate nell'attività professionale agromeccanica, prevista ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) alla puntuale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;

          c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;

          d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio d'esercizio.

      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, agli effetti della regolamentazione dell'attività professionale agromeccanica e della vigilanza sull'esercizio della medesima, possono costituire apposite commissioni e prevedere l'istituzione di albi o di elenchi atti ad identificare le imprese abilitate ad esercitare la predetta attività.